CYBERBULLISMO (Legge 29 maggio 2017 n. 71)
Si tratta di bullismo commesso attraverso il web e sito internet e si intende come “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo”.
E’ molto più pericoloso e crea un danno maggiore per la sua diffusività.
La legge prevede per tale fenomeno che il Questore, così come per il reato di atti persecutori, possa attivare la procedura dell’ammonimento.
In caso di reati di ingiuria, diffamazione, minaccia, trattamento illecito di dati personali commessi attraverso internet da minori con più di 14 anni si attua la procedura dell’ammonimento del Questore fino a quando non interviene la querela.
Il Questore convoca il minore insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.
CONSIGLI PER LE VITTIME
È bene che la vittima non si isoli e possa parlarne con qualcuno, preferibilmente con la famiglia o gli insegnanti, ma anche attraverso siti internet come il nostro con la possibilità di avere consigli e mantenere l’anonimato.
Non è bene mostrarsi impauriti perché è lo scopo dell’azione dei bulli e pertanto bisogna imparare a dire di “NO” e a guardare negli occhi il persecutore con spavalderia.
Non scappare mai ma eventualmente cerca la protezione di persone più grandi vicino a te.